Art. 19.
(Ragione sociale).
1. La società semplice tra professionisti agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e cognome e dal titolo professionale di tutti i soci, ovvero di uno o più soci
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seguito dalla locuzione «ed altri», e deve contenere l'indicazione di società semplice tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p.
2. Non è consentita l'indicazione del nome e cognome di un socio dopo la cessazione della sua appartenenza alla società.
3. L'atto costitutivo può essere modificato con deliberazione adottata da tutti i soci all'unanimità, salvo che l'atto costitutivo medesimo preveda la deliberazione a maggioranza con le relative modalità.